La proposta di modifica 9.82 chiede di sopprimere dal comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020 poi legge 77/2020) le seguenti parole: “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Ciò permetterebbe alle persone fisiche, per interventi sulle singole unità immobiliari, di sfruttare l’agevolazione fiscale del 110% fino al 31 dicembre 2022, senza il limite di aver realizzato almeno il 30% delle opere previste entro il mese di giugno, avendo così una maggiore flessibilità per concludere gli interventi di riqualificazione edilizia.
È quanto si prefigge un emendamento al decreto Energia, sottoscritto da tutti i capigruppo delle forze di maggioranza; il provvedimento, con più di 300 emendamenti segnalati, è in corso di esame da parte delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera.