Novità introdotte dal nuovo decreto in materia di cessione del credito che ha alleggerito le misure imposte dal “Sostegni-ter”

Il nuovo decreto Antifrodi, decreto legge 13/2022 pubblicato in Gazzetta il 25 febbraio, alleggerisce le misure imposte dal “Sostegni-ter” sulla disciplina della cessione dei crediti legati a interventi edilizi, ammettendo fino a un massimo di tre trasferimenti, purché effettuati in “ambiente controllato”, tra determinati soggetti “vigilati”.

Per contrastare il dilagare di fenomeni  come le cessioni “a catena” che coinvolgevano imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale o che hanno ripreso a operare dopo un periodo di inattività o con un codice Ateco diverso, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali., il “Sostegni-ter” aveva decretato il divieto assoluto delle cessioni plurime (o a catena) di crediti, consentendone esclusivamente una. In pratica, con la sua emanazione, per tutti gli interventi elencati nell’ articolo 121 del Dl n. 34/2020 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), le opzioni possibili erano diventate: o lo sconto in fattura da parte dal fornitore, che recuperava la somma sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, senza però facoltà di successivo passaggio di mano, o la cessione diretta del credito ad altri soggetti, ma sempre senza possibilità per questi ultimi di cedere a loro volta il credito.

Tali disposizioni restrittive, però, hanno determinato una situazione di impasse, di fattobloccando l’intero sistema delle attività edilizie, dal momento che alcuni dei principali intermediari hanno fermato le procedure di acquisizione dei crediti d’imposta. Di qui, la necessità di trovare soluzioni che, da un lato, permettessero al mercato di ripartire e, dall’altro, fornissero adeguati strumenti di prevenzione per evitare il più possibile la realizzazione di truffe.

Il nuovo decreto consente ora fino a tre cessioni, ma solo tra soggetti “vigilati”, ovvero nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.