È la detrazione più longeva e probabilmente anche la più conosciuta, di volta in volta rinnovata alla scadenza, prevista per il 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe.

Non è più possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, quest’ultima rimane possibile solo per alcuni interventi già in essere.

Come funziona?

  • Questo bonus permette di detrarre dalle imposte sul reddito la metà delle spese sostenute tramite bonifico parlante per interventi edilizi e tecnologici sull’immobile. La detrazione è spalmata in parti uguali su un periodo di 10 anni e comprende l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici residenziali e loro pertinenze con relativi sistemi di accumulo.

La misura copre anche un eventuale potenziamento di un impianto esistente, tramite una nuova sezione di impianto, con un limite complessivo di 20 kWp e tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

L’agevolazione riguarda anche l’Iva, che in questi casi (come per molti altri lavori non incentivati) è al 10% invece che al 22%.

Superbonus 110%, 90% ecc. (art. 119 Dl 34/2020 o decreto Rilancio)

Nell’ambito del Superbonus, l’installazione di un impianto fotovoltaico è possibile solo come “intervento trainato”, cioè come operazione che deve obbligatoriamente essere subordinata a uno o due “interventi trainanti”, consistenti nella sostituzione della centrale termica e/o nella realizzazione di un cappotto termico, e a condizione che la classe energetica dell’edificio migliori complessivamente di almeno due categorie.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef un massimo del 110% della spesa sostenuta (vedere più sotto per maggiori dettagli), tramite quote di pari importo spalmate su 4 anni. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il Conto termico.

Per chi e per quali edifici?

  • Per persone fisiche, enti case popolari e onlus varie su interventi in edifici residenziali esistenti e già dotati di un impianto di riscaldamento.
  • In linea generale, dal 2023 la detrazione del Superbonus è scesa al 90%.

Aliquota del 110%

Per i condomìni, l’aliquota potrà rimanere al 110% in base al cosiddetto Decreto Aiuti-quater (Dl 176/2022, convertito con modificazioni nella legge 6/2023) e la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022),  a condizione che:

  • l’assemblea abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas), che funge da titolo abilitativo, sia presentata entro il 31 dicembre 2022
  • l’assemblea abbia deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia presentata entro il 31 dicembre 2022.

Per gli edifici fino a 4 unità immobiliari, il Superbonus continuerà ad avere un’aliquota al 110% a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, sia stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Per gli edifici unifamiliari, il Superbonus rimarrà al 110% fino al 30 settembre 2023 a condizione che:

  • al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento.

Per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale, che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus rimarrà al 110% nel 2023 a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Per le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 dicembre 2025, a condizione che:

  • possiedano immobili in categoria B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) oppure D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi o indennità di carica.

Per gli edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti assimilati, e alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, l’aliquota resterà al 110% a condizione che:

  • le spese siano effettuate entro il 30 giugno 2023
  • le spese siano effettuate entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato completato il 60% dei lavori.

Nei Comuni situati nei crateri dei terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il Superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. In tutti gli altri casi, si passerà per il 2023 direttamente ad un’aliquota del 90%, che calerà negli anni successivi.

Aliquota al 90%

Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’aliquota del Superbonus sarà al 90% fino al 31 dicembre 2023 (per poi scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) a condizione che:

  • gli immobili siano classificati come prima casa
  • il “reddito di riferimento” familiare non superi 15.000 euro, cifra che potrà essere maggiore in base al quoziente applicabile a seconda del numero di componenti della famiglia.

Contributo per i redditi bassi

È previsto un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, che erogherà contributi ai soggetti con reddito fino a 15.000 euro per la realizzazione di interventi:

  • in condominio
  • sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa.

Tale contributo è volto a compensare la riduzione dell’aliquota detraibile e il suo funzionamento sarà definito da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia.

Reddito energetico (Delibera Cipe 7/2020 )

Il Fondo nazionale per il reddito energetico è stato creato con una delibera del Cipe nel 2020 e una dotazione iniziale di 200 milioni di euro, tratti dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Il fondo deve erogare due tipi di finanziamenti: il primo in conto capitale, destinato alla concessione di incentivi diretti per la realizzazione di impianti fotovoltaici; il secondo sotto forma di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati sempre all’installazione di tali impianti.

Il fondo è rotativo nel senso che i proventi dell’energia (non immediatamente autoconsumata dai beneficiari, in eccesso rispetto a quella prelevata con lo scambio sul posto e remunerata con l’immissione in rete), vanno ad alimentare il fondo stesso, per finanziare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici presso altre famiglie disagiate.

Attualmente sono almeno tre le Regioni che hanno già emesso i bandi per aggiudicare gli impianti fotovoltaici da realizzare nell’ambito del fondo. In altre Regioni sono in corso le procedure per la pubblicazione dei bandi e si prevede che il numero di amministrazioni e beneficiari interessati aumenterà nelle prossime settimane.

Per la partecipazione ai bandi, è necessario rimandare alle procedure specifiche previste dalle singole amministrazioni, disponibili per le Regioni che già li hanno prodotti sui rispettivi siti online istituzionali.

Comunità energetiche e autoconsumo collettivo

Molte altre opportunità arriveranno con gli incentivi alle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e all’autoconsumo collettivo.

Il relativo decreto è stato presentato dal Mase, ma si attende il via libera della Commissione europea, per cui al momento non è ancora in vigore.

Al momento, in questa fase transitoria, è possibile utilizzare la precedente normativa per impianti fino ai 200 kWp e con un incentivo per l’energia condivisa di 100 €/MWh per l’autoconsumo collettivo e di 110 euro/MWh per le comunità energetiche, per 20 anni.

In ambito residenziale, stando al testo inviato a Bruxelles, possono partecipare a queste configurazioni sia le persone fisiche che i condomìni.

In questa particolare configurazione di energia condivisa, il contributo è in conto esercizio e non in conto capitale (salvo che per le Cer nei piccoli comuni), riguarda cioè la produzione di energia rinnovabile e non l’acquisto e l’installazione degli impianti.

Il decreto Cer prevede per l’autoconsumo condominiale un incentivo di 100 euro/MWh per un periodo di 20 anni se la quota di energia condivisa è pari o superiore al 70% dell’energia prodotta. Questo intervento è, fra l’altro, cumulabile con il superbonus al 90%.

Nel caso in cui si realizzi una comunità energetica, che coinvolga quindi più utenze di produttori e consumatori afferenti alla stessa cabina primaria, l’incentivo si configura come segue:

  • per impianti sotto i 200 kWp, relativamente all’energia condivisa, una tariffa fissa di 80 €/MWh, più una tariffa variabile con tetto di  120 €/MWh;
  • per impianti fra 200 e 600 kWp, una tariffa fissa di € 70 €/MWh, più una tariffa variabile con tetto di 110  €/MWh;
  • per gli impianti fotovoltaici sopra i 600 kW, una tariffa fissa di 60 €/MWh, più una tariffa variabile con tetto di 100 €/MWh.

La norma riporta anche un premio di 4 €/MWh per le Regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e di 10 euro per MWh per quelle del Nord.

Gli incentivi non sono cumulabili con il Superbonus 110%. Sono invece cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40% ma, nel caso ci sia un contributo in conto capitale, viene ridotta la tariffa con questa formula:

Tariffa * (1 – F)

dove F è un parametro che varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e 0,40, nel caso di contributo al 40%.

Ad esempio, in caso di tariffa pari a 100 euro e contributo al 40%, la tariffa scende a 60 euro. Infatti: 100 * (1-0,40) = 0,60.

Contributo a fondo perduto per le Cer nei piccoli comuni

Lo stesso decreto, come detto non ancora in vigore, prevede un contributo a fondo perduto del 40% per le Comunità energetiche nei comuni con meno di 5mila abitanti. Contributo cumulabile con l’incentivo in tariffa di cui sopra.

Il contributo, previsto dal Pnrr, è finanziato con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh ogni anno.

Bandi regionali per le Cer

Restando nell’ambito delle comunità energetiche, alcune Regioni hanno già messo a disposizione delle facilitazioni ad hoc, che si vanno a sommare agli incentivi previsti a livello nazionale.

Bando Agrisolare

Non propriamente destinati al residenziale, questi incentivi possono però essere usati per il fotovoltaico su tetto di chi vive in aziende agricole.

Valgono per impianti tra 6 kW e 1 MW, beneficiando di un contributo a fondo perduto fino all’80% dell’investimento, che vale anche per i lavori di bonifica dall’amianto e/o coibentazione della copertura.

Il prossimo bando deve ancora essere annunciato.