Il Decreto Energia 17/2022 è ora legge e sono numerose le misure interessanti per gli impianti solari
Oggi parleremo della norma sull’autoconsumo a distanza: imprese e condomini potranno collegarsi direttamente a impianti di produzione di energia rinnovabile, purché la linea che collega il luogo dove si consuma energia e quello dove l’energia è prodotta sia lunga non più di 10km e non vi siano allacciati soggetti diversi dal produttore e dal singolo consumatore.
L’art. 10 ter del testo votato, intervenendo sulla disciplina dell’autoconsumatore di energia rinnovabile, specifica che l’autoconsumo può avvenire anche con uno o più impianti Fer ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, se tali edifici o siti sono nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.
L’impianto con le suddette caratteristiche può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento fino a 10km, al quale non possono essere allacciate utenze diverse.
Si consente poi all’autoconsumatore di energia rinnovabile – che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità – l’accesso agli incentivi e alle compensazioni per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche, artt. 8 e 31 del d.lgs. 199/2021).
Nel caso di un autoconsumatore da un impianto direttamente interconnesso all’utenza, quest’ultimo può accedere invece, in presenza dei presupposti, agli incentivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW (art. 6 del d.lgs 199/2021), per i piccoli impianti (art. 7) e per la condivisione dell’energia (art. 8).
In questi casi, gli oneri generali di sistema sono applicati nella stessa misura applicata alla condivisione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante la rete di distribuzione esistente.
Opportunità
L’area dove l’energia viene prodotta deve essere nella disponibilità di chi consuma l’energia, ma gli impianti non devono essere necessariamente gestiti dal consumatore di energia: possono essere anche di terzi o gestiti da terzi, purché questi restino soggetti alle istruzioni del consumatore.
I risparmi possono essere significativi perché l’energia potrà essere veicolata direttamente dall’impianto di produzione a quello di consumo senza l’intermediazione dei trader, senza usufruire dei servizi di dispacciamento e trasmissione dell’energia, né essere soggetto al pagamento delle perdite di energia.
Fermi i costi di costruzione della linea elettrica, il risparmio principale è poter avere l’energia al prezzo di produzione, a cui si aggiunge il risparmio per i servizi non fruiti che è di circa 23÷28 euro a MWh e, nel caso coincidano produttore e consumatore, il risparmio fiscale per l’autoproduzione di energia a fini accise di 12 euro a MWh. Gli oneri di sistema sull’energia autoconsumata dovranno invece essere integralmente pagati.