L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare (Circolare_16_29.11.2021) con indicazioni e chiarimenti sui nuovi obblighi introdotti dal cosiddetto decreto Antifrodi 157/2021, in tema di visto di conformità e asseverazioni per il Superbonus e gli altri bonus edilizi.
Bonus Edilizi diversi dal Superbonus: cosa cambia?
La nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.
Tale obbligo si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021, in relazione a una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Superbonus: cosa cambia per il visto di conformità?
Il decreto ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche quando il Superbonus è utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Niente visto di conformità specifico, anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione, già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.